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10 risposte alle vostre domande

10 risposte alle vostre domande

Oggi diamo dieci risposte alle vostre domande. Quali? Quelle che avete posto all’Avv. Francesca Vitulo durante il primo incontro del nostro corso base sull’Amministrazione di Sostegno, il 7 febbraio 2023.

Ve le elenchiamo perché sappiamo che possono essere utili a tutti, a chi era presente e a chi ci legge online.

10 RISPOSTE ALLE VOSTRE DOMANDE

1. Come fare quando la persona fragile da aiutare è assolutamente decisa a rifiutare qualsiasi aiuto, ma nello stesso tempo è tanto bisognosa di aiuto?

Bisogna valutate attentamente cosa si intenda per “bisogno d’aiuto”.  La nomina di un amministratore presuppone la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 404 c.c. e più precisamente: “la sussistenza di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica che determini un’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. In presenza di queste condizioni e a fronte di un eventuale rifiuto della persona fragile ad accettare la nomina di un amministratore di sostegno nel suo interesse, il Giudice Tutelare può valutare, comunque, l’opportunità della nomina e, se lo ritiene necessario, può nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) che proceda ad accertare la necessità/opportunità di nomina di un amministratore di sostegno.

2. Può essere il beneficiario a richiedere un amministratore di sostegno a supporto delle sue attività, magari perché invecchiando non si sente sicuro delle proprie scelte?

L’art. 406 c.c. prevede che il ricorso possa essere proposto anche dallo stesso beneficiario della procedura, ma “l’invecchiamento” non costituisce, senza che sia accompagnato da una patologia invalidante, un sufficiente presupposto per richiedere la nomina dell’amministratore di sostegno.

3. È possibile nominare due Amministratori di Sostegno, entrambi i figli di un anziano, oppure deve essere una sola persona?

Le norme che disciplinano l’amministrazione di sostegno non prevedono espressamente la figura del “co-amministratore di sostegno” e l’orientamento prevalente dei Giudici Tutelari esclude, nella maggioranza dei casi, la possibilità di nominare più di un soggetto che svolga tale incarico contestualmente ad un altro. Nei rari casi in cui il Giudice Tutelare decida di procedere in tal senso, i poteri attribuiti ai due amministratori di sostegno saranno complementari, ma diversi.

4. Quali sono le tempistiche per il ricorso?

L’art. 405 del codice civile stabilisce che il Giudice Tutelare provveda “entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo”. Quanto alla presentazione della richiesta, nel calcolo dei tempi vanno considerati più elementi: i tempi di reperimento della documentazione necessaria da parte di chi presenta il ricorso, la documentazione medica del beneficiario ed in primis il recupero dei dati dei parenti entro il 4° grado e degli affini entro il 2°.

5. Ha un costo tutta questa procedura?

La presentazione del ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno e l’attivazione di tutta la procedura non prevede l’obbligo di assistenza tecnica del legale. Le spese, pertanto, saranno solo quelle relative ai bolli e al numero di notifiche da inviare ai parenti e agli affini del beneficiario. Se invece si intende ricorrere all’opera di un avvocato, verranno applicate le tariffe forensi per il calcolo degli onorari dovuti al professionista incaricato.

6. L’amministratore di sostegno riceve un compenso per il suo operato in favore del beneficiario (mi riferisco a persone terze come avvocati e non a familiari)?

L’incarico di amministratore di sostegno è gratuito. Il giudice, tuttavia, considerando l’entità del patrimonio del beneficiario e la complessità nello svolgimento dell’incarico, può liquidare all’amministratore di sostegno una equa indennità, che però non si traduce mai in un compenso vero e proprio.

7. Si può indicare il sostituto di un Amministratore di Sostegno in caso di decesso? Se sì, dove va indicato? Nel ricorso, nel rendiconto annuale, oppure nel testamento?

Premessi i criteri di scelta di cui all’art. 408 del c.c. previsti per la nomina dell’amministratore di sostegno, l’indicazione in tal senso può essere contenuta nel ricorso iniziale o in successivi atti da depositare nel fascicolo dell’amministrazione di sostegno all’attenzione del Giudice Tutelare competente. Tale previsione può essere altresì contenuta nel testamento del genitore superstite del beneficiario.

8. Un fratello co-erede, che desideri diventare Amministratore di Sostegno del fratello con cui ha comunione di beni ereditari, ha un conflitto di interesse che ne impedisce la nomina?

Il conflitto di interessi potrà sussistere nel momento in cui dovessero essere compiuti atti che coinvolgano i beni caduti in comunione ereditaria: in quel caso il Giudice Tutelare dovrà, per il compimento dei relativi atti, fare rappresentare il beneficiario da un curatore speciale ad hoc, che sostituisca l’amministratore di sostegno solo rispetto al compimento di quegli atti espressamente individuati.

9. Cosa succede se non si presenta il rendiconto annuale al Giudice Tutelare?

La mancata presentazione del rendiconto al Giudice Tutelare per due annualità successive può esporre l’amministratore di sostegno alla rimozione dall’incarico con apertura di profili penali e civili di responsabilità a Suo esclusivo carico.

10. Il rendiconto annuale deve essere visibile solo dal Giudice Tutelare o lo deve vedere anche l’amministrato?

L’amministratore di sostegno deposita il rendiconto al Giudice Tutelare competente che può, a sua volta, autorizzarne l’eventuale visione da parte del beneficiario.

COSA PUÒ FARE NON+SOLI

Per la nomina dell’Amministratore di sostegno è sempre benerivolgersi a figure esperteche predispongano il ricorso al Giudice Tutelare, indicando espressamente la persona di fiducia che assumerà l’incarico a tutela del soggetto beneficiario (di solito un familiare, o un volontario).

I nostri volontari sono a disposizione gratuitamente per informazioni e consulenze e per lo svolgimento delle pratiche, negli sportelli NON+Soli in provincia di Reggio Emilia.

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