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Procedure di sovraindebitamento: come avviene l’amministrazione di sostegno di persone affette da ludopatia o alcolismo? [parte 3]

Procedure di sovraindebitamento: come avviene l’amministrazione di sostegno di persone affette da ludopatia o alcolismo? [parte 3]

Siamo all’ultimo approfondimento dedicato alle procedure di sovraindebitamento e al sostegno che si può offrire alle persone affette da ludopatia o alcolismo. Con questo articolo affronteremo nello specifico l’aspetto dell’amministrazione di sostegno in casi così specifici.

L’amministrazione di sostegno preserva la capacità d’agire del beneficiario, limitando la possibilità di compiere autonomamente alcune operazioni, che potrebbero minare il patrimonio del soggetto e della famiglia dello stesso. Al di fuori dei sempre più rari casi in cui con la ludopatia o l’alcolismo si possa giustificare l’interdizione, in tutti gli altri casi l’utilizzo dell’istituto dell’amministrazione di sostegno è lo strumento più utile ed idoneo per impedire alla persona ludopatica/alcolista di gestire autonomamente  i propri soldi.

Le modalità di ricorso al giudice, il novero dei soggetti legittimati e i criteri di scelta  dell’amministratore di sostegno non mutano rispetto ad altre situazioni. In particolare, però, il provvedimento del magistrato dovrà necessariamente tenere conto della malattia e disporre misure adeguate alla protezione del suo patrimonio.  

Accesso alle procedure di sovraindebitamento e amministratore di sostegno 

L’istituto dell’amministrazione di sostegno offre anche la più ampia possibilità di adattare le  esigenze del soggetto patologico e al percorso di cura sia psicoterapica sia in termini di controllo e gestione di entrate e uscite.  

In alcuni casi, la condizione ritenuta imprescindibile per l’accoglimento del piano del sovraindebitato e la sua successiva esecuzione è stata la produzione di documentazione medica del SSN attestante il sorgere della patologia antecedentemente rispetto all’indebitamento. È stata richiesta anche una presentazione di un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, in modo tale da avere la garanzia che il governo delle spese del sovraindebitato fosse rimesso al controllo  dell’amministratore di sostegno.  

In un caso di specie, anzi, il governo delle spese rimesso al monitoraggio dell’amministratore di  sostegno è stato un ulteriore elemento di convincimento favorevole sulla sostenibilità della  proposta, quasi offrendo un ulteriore elemento di congruità e garanzia per i creditori. 

Il compito dell’amministratore di sostegno, a mero titolo di esempio, e non in via esaustiva, sarà  quello di: 

  • affiancare la persona amministrata nel percorso terapeutico per la risoluzione della problematica  della ludopatia/alcolismo rapportandosi con le istituzioni sanitarie/strutture  specializzate;
  • rivolgersi a un professionista per l’esame dei requisiti di accesso ai benefici di cui alla  L. n. 3/2012 ed eventualmente intraprendere l’iter, fornendo adeguata documentazione medica e amministrativa per l’istruttoria del ricorso;
  • rapportarsi con l’O.C.C. competente, il Gestore della Crisi e l’eventuale liquidatore rappresentando l’amministrato;
  • rapportarsi con il magistrato titolare dell’amministrazione di sostegno per ogni questione inerente la procedura di sovraindebitamento;
  • controllare e gestire le entrate e uscite, una volta omologato/approvato dal Tribunale il piano/accordo del sovraindebitato amministrato;
  • accedere alle procedure di esdebitazione del sovraindebitato ove questo non sia effetto  automatico delle procedure di sovraindebitamento. Per esempio, in caso di accesso alla  procedura di liquidazione del patrimonio l’esdebitazione non è automatica, in modo da  fargli riacquistare lo stato di persona senza debiti. 

 

Avv. Antonio Ferretti
Gestore della crisi presso l’O.C.C.  Ordine Avvocati di Reggio Emilia