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Procedure di sovraindebitamento: come avviene l’amministrazione di sostegno di persone affette da ludopatia o alcolismo? [parte 2]

Procedure di sovraindebitamento: come avviene l’amministrazione di sostegno di persone affette da ludopatia o alcolismo? [parte 2]

Nel precedente articolo l’avvocato Antonio Ferretti ha illustrato le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per soggetti affetti da ludopatia o alcolismo. In questo articolo continueremo ad approfondire il tema con un focus sull’accesso alle procedure.

Per l’accesso al piano del consumatore; all’accordo di composizione con i creditori; e alla procedura di liquidazione del patrimonio sono previsti requisiti soggettivi. In particolare: 

  • relativamente al Piano del Consumatore, il debitore non deve aver determinato la  situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
  • relativamente all’Accordo di Composizione, il debitore non deve aver commesso atti  diretti a frodare le ragioni dei creditori .

Ludopatia patologica o dedizione al gioco d’azzardo?

Poiché occorre ricostruire come si è creato il sovraindebitamento nel tempo, la diligenza del  debitore nell’assumere le proprie obbligazioni e le cause del sovraindebitamento, una situazione di ludopatia o alcolismo sembrerebbe stridere con la valutazione di meritevolezza, intesa come assenza di colpa o di atti in frode da parte dell’indebitato. 

La modifica 2020 della Legge 3/2012  ha allargato le maglie della meritevolezza, riconoscendo meritevole anche il sovraindebitato afflitto da ludopatia/alcolismo certificato, intese come vere e proprie malattie ed eventi negativi verificatisi nella vita del debitore. Preliminarmente è necessario, però, verificare se la problematica assume il grado di disturbo patologico o una mera problematica di accesso al gioco d’azzardo. 

Infatti, si ritiene “meritevole” il debitore solo quando l’origine dell’indebitamento o  sovraindebitamento deriva da una ludopatia patologica. La mera “dedizione al gioco d’azzardo” esclude l’accesso alla procedura di sovraindebitamento, poiché si ritiene che la persona abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, ricorrendo quindi l’ipotesi di 

cui all’art. 12 bis, co. 3, della legge n. 3/2012″ (Tribunale di Mantova – decreto di rigetto 5  settembre 2019).

I primi Tribunali a riconoscere la legge n. 3/2012

Una delle prime pronunce fu del Tribunale Ordinario di Torino (decreto del 8 giugno 2016). In quell’occasione il magistrato ha omologato una proposta di piano del consumatore presentata da un debitore, giudicato assente da colpa perché affetto da una vera e propria patologia psichiatrica, che peraltro il soggetto “aveva affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure“.  

Pertanto, a fronte di una vera e propria patologia, affrontata sottoponendosi volontariamente a cura, l’indebitato è stato ritenuto meritevole di accedere ai benefici di cui alla legge n. 3/2012. Dello stesso segno una decisione del Tribunale di Cuneo (decreto di omologa di piano del  consumatore, 19 giugno 2017). 

Tali prime decisioni hanno aperto la strada a un filone giurisprudenziale condiviso:

 “la causazione del sovraindebitamento può dirsi incolpevole, non tanto perché priva di  irragionevolezza delle scelte che hanno portato alla situazione attuale ma, anzi, proprio perché  queste appaiono denotative di una patologia psichiatrica accertata e tale da avere portato  all’apertura di un’amministrazione di sostegno” (Tribunale Torino decreto di omologa piano del consumatore, 31 dicembre 2018).  

Ulteriori successive decisioni hanno ritenuto assente da “colpa grave, malafede e frode” il ricorso al credito dovuto a una “progressiva e compulsiva perdita di controllo della gestione delle proprie risorse finanziarie” dovuta a ludopatia. Anche il Tribunale di Siracusa ha ritenuto, previo accertamento delle cure a cui era sottoposto il soggetto, “che i caratteri propriamente patologici della malattia avevano determinato l’assunzione incolpevole di debiti“ omologando poi il relativo piano del consumatore. 

Da ultimo, una recente decisione del Tribunale di Trieste del 16.08.2021 ha omologato un piano  del consumatore a favore di un debitore, in cura presso una struttura pubblica, riconoscendo la  ludopatia come “patologia psichiatrica riconosciuta”.

Nel prossimo e ultimo capitolo affronteremo proprio l’aspetto dedicato all’amministrazione di sostegno in casi di ludopatia e alcolismo.

 

Avv. Antonio Ferretti
Gestore della crisi presso l’O.C.C.  – Ordine Avvocati di Reggio Emilia