Amministrazione temporanea

Amministrazione temporanea? Scopri come fare

Non tutti lo sanno: l’Amministrazione di Sostegno può essere una soluzione temporanea. 

Quando, ad esempio, una persona è vittima di un incidente, di una malattia invalidante, di una dipendenza, ma si prevede che possa recuperare capacità e autonomie, i familiari possono fare richiesta al Giudice Tutelare di un’Amministrazione di Sostegno temporanea, così da sopperire a esigenze passeggere, come la gestione delle pratiche in banca o in posta.

La durata dell’amministrazione di sostegno è una decisione che viene presa caso per caso dal giudice tutelare, tenendo conto di numerosi fattori. L’obiettivo è sempre quello di trovare la soluzione migliore per garantire il benessere e la sicurezza della persona assistita, nel rispetto della sua dignità e autonomia.

 

In quali casi ha senso pensare a un’Amministrazione di Sostegno temporanea? 

L’ADS temporanea è utile quando la persona ha una ridotta autonomia solo per un periodo limitato, a causa di condizioni fisiche o psichiche transitorie. Ad esempio, nei casi di:

  • Incidenti gravi con prognosi di miglioramento
  • Recupero post-operatorio complesso 
  • Trattamenti oncologici debilitanti
  • Persone in coma reversibile o stato vegetativo temporaneo
  • Anziani con fragilità temporanea dovuta a cadute o ricoveri
  • Ictus con riabilitazione in corso
  • Gravidanze a rischio con complicazioni psichiche
  • Depressione maggiore o disturbi psichiatrici acuti ma reversibili
  • Dipendenza da sostanze in fase di disintossicazione
  • Gioco d’azzardo patologico in trattamento
  • Assenza temporanea di familiari di supporto (es. trasferte, ricoveri)
  • Conflitti familiari temporanei che impediscono la gestione del patrimonio
  • Gestione temporanea di eredità o beni in attesa di guarigione

 

Chi può fare richiesta?

  • Il beneficiario stesso
  • I familiari (coniuge, convivente, parenti fino al 4° grado)
  • Il tutore o curatore
  • Il Pubblico Ministero
  • I servizi sociali o sanitari

 

Dove si presenta la domanda?

Presso il Giudice Tutelare del Tribunale competente per residenza del beneficiario. I documenti da allegare sono:

  • Certificato medico che attesti la condizione temporanea
  • Stato di famiglia
  • Copia documento d’identità del beneficiario e del richiedente
  • Proposta di nominativo per l’amministratore (se disponibile)
  • Relazione sociale o sanitaria (se presente)

 

Come si disattiva o chiude un’ADS temporanea?

Se il decreto del Giudice prevede una durata limitata, l’ADS si chiude automaticamente alla scadenza. In caso contrario, è necessario fare istanza di revoca/chiusura al Giudice Tutelare.

 

Chi può chiedere la chiusura?

  • Il beneficiario
  • L’amministratore di sostegno
  • I familiari
  • Il Pubblico Ministero

 

I documenti da allegare sono:

  • Relazione finale dell’amministratore con rendiconto delle attività svolte
  • Certificato medico che attesti il recupero dell’autonomia
  • Eventuali ricevute o documentazione contabile
  • Istanza motivata di revoca o cessazione

 

Quanto può durare un’Amministrazione di Sostegno?

I fattori che influenzano la durata dell’amministrazione di sostegno possono essere di diversa natura:

  • Le origini e la gravità dell’incapacità
  • La possibilità di recupero
  • La volontà della persona assistita: se la persona è in grado di esprimere le proprie preferenze, queste verranno tenute in grande considerazione dal giudice.

È importante sottolineare che l’Amministrazione di Sostegno non è mai una misura definitiva. Il giudice tutelare può, in qualsiasi momento, rivedere la misura e modificarla o revocarla, in base all’evolversi delle condizioni della persona assistita.

Perché la flessibilità è importante: la possibilità di stabilire una durata temporanea o permanente, e di modificare la misura in corso d’opera, rende l’Amministrazione di Sostegno uno strumento personalizzato, adatto alle specifiche esigenze del beneficiario, e questo garantisce la massima tutela possibile, senza limitare eccessivamente l’autonomia dell’assistito.