Limiti invalicabili dell’amministrazione di sostegno

Un argomento che riscontra sempre (e giustamente) grande interesse riguarda i limiti invalicabili che un Amministratore di Sostegno non può mai superare.

L’Amministrazione di Sostegno è pensata come misura di protezione minima, flessibile e proporzionata: proprio per questo ha alcuni limiti strutturali e operativi che è importante conoscere.

Vediamo insieme le 10 cose che l’Amministratore di Sostegno non può mai fare senza il consenso del Giudice Tutelare, nemmeno nel caso in cui la persona assistita sia incapace di intendere e di volere.

L’Amministratore di Sostegno non può:

  1. Non può sostituire completamente la volontà della persona

L’Amministrazione di Sostegno non è una sostituzione totale, non è un’interdizione, ma un affiancamento mirato (se non conosci le differenze rispetto alle altre forme di tutela giuridica per un soggetto fragile, puoi leggere anche questo articolo).
Quindi l’Amministratore di Sostegno non può annullare o ignorare la volontà del beneficiario, salvo che il Giudice lo autorizzi in casi specifici e rari.

La persona assistita deve rimanere protagonista delle proprie scelte; se rifiuta cure o percorsi, l’Amministratore di Sostegno non può imporglieli.

 

  1. Non può intervenire al di fuori dei poteri indicati nel decreto

Il Decreto di nomina del Giudice Tutelare, che possiamo definire come “la carta d’identità dell’Amministratore di Sostegno”, definisce tutti gli atti consentiti all’Amministratore di Sostegno e gli atti che la persona assistita può continuare a compiere da sola. Quindi l’Amministratore di Sostegno non ha poteri generici: tutto ciò che non è previsto nel decreto non può essere fatto.

 

  1. Non può imporre trattamenti sanitari

L’Amministratore non può imporre al beneficiario ricoveri, terapie, somministrazione forzata di farmaci. Può sostenere l’accesso ai servizi, ma non può obbligare la persona.
Solo il Giudice, in situazioni particolari, può autorizzare atti specifici nel rispetto della normativa sanitaria.

 

  1. Non può limitare la libertà personale

L’Amministratore di Sostegno non può decidere dove la persona deve vivere (es. comunità, struttura, casa della famiglia) contro la sua volontà, non può impedire i suoi spostamenti, né limitare le sue relazioni personali. Non può vietargli di esprimere le proprie idee, qualunque esse siano, né di professare il proprio credo religioso o manifestare le proprie opinioni politiche. Tutte le libertà personali e i diritti fondamentali restano in capo alla persona assistita.

 

  1. Non può usare il patrimonio senza autorizzazioni precise

L’Amministratore di Sostegno non ha autonomia gestionale totale: il Giudice verifica, controlla e approva sia la gestione ordinaria che gli interventi straordinari (questi, in anticipo) e i tempi di questo lavoro possono rallentare gli interventi. Per atti come le vendite immobiliari, le eredità, le donazioni, gli investimenti rilevanti, serve sempre l’autorizzazione preventiva del Giudice.

 

  1. Non può garantire autonomamente la corretta presa in carico sociale e sanitaria

L’Amministratore di Sostegno non sostituisce gli psicologi, i servizi sociali, il SerD, la comunità terapeutiche, il medico. La gestione sanitaria di una persona fragile è efficace solo se inserita in una rete multidisciplinare e in collaborazione con i servizi del territorio.

 

  1. Non può usare il proprio ruolo come strumento per controllare o punire

L’Amministrazione di Sostegno non può essere attivata per “obbligare” qualcuno a comportarsi come si vorrebbe o per evitare conflitti familiari, o ancora per sostituire interventi sociali o sanitari: è una misura di protezione giuridica, di sostegno e di aiuto, né educativa né coercitiva. 

 

  1. Non può prescindere dalla relazione con il beneficiario

Se la persona assistita rifiuta il rapporto, non collabora, non fornisce informazioni, non accetta il supporto, l’efficacia dell’Amministrazione di Sostegno può essere molto limitata. Per questo, la qualità della relazione rappresenta il punto cardine dell’efficacia di un’Amministrazione di Sostegno.

 

  1. Non può agire in autonomia quando le situazioni sono ad alto rischio

Nei casi di beneficiari con dipendenze gravi, rischi di atti autolesivi, pericolosità verso terzi, situazioni di violenza, l’Amministrazione di Sostegno da sola non basta.
L’aiuto ed il sostegno alla persona può rendere necessari interventi sanitari, giudiziari o di tutela più strutturati. Anche in questo caso, la collaborazione con i servizi presenti sul territorio si rivela fondamentale.

 

  1. Non può pretendere una retribuzione per il suo ruolo

L’incarico di Amministratore di Sostegno è gratuito. Il Giudice, considerando l’entità del patrimonio del beneficiario e la complessità nello svolgimento dell’incarico, può liquidare all’amministratore di sostegno una equa indennità, che però non si traduce mai in un compenso vero e proprio.