Chi firma il consenso informato ai trattamenti sanitari?

Quando si perde autonomia, si perde anche la capacità di dirigere autonomamente la propria vita. Cosa accade, dunque, quando una persona non è più in grado di esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari? Questo problema si pone a volte improvvisamente, in caso di terapie farmacologiche o di piccoli interventi chirurgici imprevisti, come quelli orali o dentali. Pertanto, è bene essere informati.

Partiamo dal presupposto che il consenso informato a cure o interventi può essere espresso da un’altra persona solo se questa è stata autorizzata a farloQuesto perché titolare del bene giuridico (il diritto di scelta) è il paziente: se questo è maggiorenne ma non in grado, anche solo temporaneamente, di intendere e di volere, potrà unicamente essere rappresentato dalla persona nominata dall’autorità giudiziaria (il Giudice Tutelare).

Il consenso dei parenti prossimi non ha alcun significato legale e nessuna valenza giuridica. 

Quindi, le decisioni relative alla salute di una persona “incapace cioè no capace di comprendere ciò che gli viene detto” da chi possono essere prese?

  • dalla persona stessa: se esiste la possibilità, anche minima, che questa riesca a esprimere una preferenza, il suo desiderio deve essere considerato; se la persona ha espresso le proprie volontà in merito alle cure mediche future attraverso le direttive anticipate di trattamento (DAT), queste devono essere rispettate
  • da un rappresentante legale: se la persona è stata dichiarata legalmente incapace, il tutore o il curatore hanno il potere di prendere decisioni al suo posto
  • da un medico: in situazioni di emergenza, il medico può disporre provvedimenti immediati per salvare la vita del paziente, anche in assenza di un consenso esplicito
  • da un Amministratore di Sostegno, chiamato a prendere decisioni in merito alla salute del proprio assistito, sempre nell’interesse di quest’ultimo.

Ogni decisione deve essere presa nell’interesse della persona e nel rispetto delle sue volontà.

Infine, un’esortazione per gli Amministratori di Sostegno: non fate tutto da soli, date sempre al vostro beneficiario un’informazione adeguata sulle possibili cure e sui rischi connessi che lo aspettano, anche se le sue capacità residue sono minime. Rispettate il suo diritto all’autodeterminazione e la sua dignità, fatevi garanti del suo consenso informato, nei limiti delle possibilità che la situazione permette.

 

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