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Differenze fra Amministratore di sostegno e Caregiver: facciamo chiarezza

Differenze fra Amministratore di sostegno e Caregiver: facciamo chiarezza 

Sono tante le caratteristiche che accomunano queste due figure, ma sono anche molti gli elementi che differenziano il Caregiver dall’Amministratore di sostegno, soprattutto a livello normativo. Entriamo nel merito e proviamo a fare chiarezza.

Il CAREGIVER 

“Caregiver”è un termine inglese e letteralmente significa “colui che si prende cura“. Con “caregiver” infatti si indica chioffre personalmente e continuativamente cure ed assistenza,a titolo gratuitoe fuori dall’ambito professionale, ad un figlio, un genitore o un altro familiare disabile o non autosufficiente.

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

A differenza del caregiver, l’Amministratore di sostegnoè unistituto giuridicodisciplinato dal Codice civile, l.6/2004. La sua funzione è quella diaffiancare il soggetto non autosufficiente con la minore limitazione possibile della sua capacità di agire. L’amministratore di sostegno è semprenominato dal Giudice Tutelare, può essere un familiare, ma anche un soggetto terzo estraneo alla famiglia.

DI COSA SI OCCUPA IL CAREGIVER

Il ruolo del caregiver può esseremolto faticoso e stressante, sia a livello fisico che psicologico, e può generare ripercussioni sulla vita sociale. Può prevedere molteplici funzioni, a seconda dellenecessità della persona assistita: dall’assistenza personale, all’acquisto e somministrazione di farmaci e terapie. Il caregiver può occuparsi personalmente degli atti essenziali della vita, aiutando l’assistito a vestirsi, lavarsi, mangiare, può gestire direttamente tutte le pratiche e le visite medichespecialistiche.

DI COSA SI OCCUPA L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L’amministratore tutela gliinteressi del beneficiario, i suoidesideri e le aspettative, occupandosi essenzialmente di due grandi macro-aeree:

  • la cura della persona dal punto di vista della salute (es. scelte sanitarie) e degli aspetti relazionali e sociali (es. scelta del luogo in cui vivere) 
  • la cura del patrimonio, riferita alla gestione reddituale e patrimoniale dell’assistito (amministrazione di beni mobili e immobili, pensioni, stipendi) volta alla conservazione delle risorse finanziarie del beneficiario e al soddisfacimento delle sue ordinarie esigenze di vita. 

COSA DICE LA NORMATIVA

Come abbiamo visto, il caregiver è una figura sottoposta aforte stresse congrandi responsabilità: spesso il caregiver è costretto ad abbandonare il lavoro per dedicarsi completamente alla cura del parente bisognoso. Purtroppo, però, questa figura non trova ancora una tutela adeguata nella legge italiana: l’unica misura a sostegno dei caregiver attualmente è rappresentata dalle minime tutele previste dalla legge 104 del 1992, legge quadro di tutela dei soggetti diversamente abili per la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e della socializzazione e l’integrazione. Questa legge non prevede un vantaggio economico, maassistenziale, prevede cioè solo misure pergarantire la giusta assistenzaalla persona in questione: un caregiver può richiedere giorni di permesso (fino a 3 mesi) dal lavoro per assistere il beneficiarioocongedi straordinaridal lavoro fino a 2 anni.

La figura dell’Amministratore di sostegno è invece normata in maniera specifica dalla legge 6 del 2004 all’art. 404 del Codice civile: “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

 Mentre il caregiver non è quindi ancora riconosciuto da una legge specifica, l’Amministratore di sostegno è unistituto giuridico: deve pertanto esserenominato da un Giudice Tutelare, a cui dovrà poi presentare rendiconti annuali. Il Caregiver invece deve essere necessariamente unfamiliareenon è richiesta una nomina di particolare formalità.

COSA PUÒ FARE NON+SOLI

Per la nomina dell’Amministratore di sostegno è sempre benerivolgersi a figure esperteche predispongano il ricorso al Giudice Tutelare, indicando espressamente la persona di fiducia che assumerà l’incarico a tutela del soggetto beneficiario (di solito un familiare, o un volontario). 

I nostri volontari sono a disposizione gratuitamente per informazioni e consulenze e per lo svolgimento delle pratiche, negli sportelli NON+Soli in provincia di Reggio Emilia.